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AFFITTO A CANONE CONCORDATO: ISTRUZIONI PER L'USO

In uno scenario fortemente vessato dalle tasse sui redditi e dall'emergenza COVID, la scelta del canone concordate offre molteplici vantaggi sia all'inquilino che al locatore.
Spesso il locatore si trova a voler optare per questa soluzione contrattuale sebbene non conosca dettagliatamente tutti i vantaggi.
Ecco di seguito un rapido riepilogo.

Il contratto a canone concordato deve prevedere la formula del 3+2, ovvero una durata minima di 3 anni + 2 di rinnovo (questi ultimi si prorogheranno di continuo fino alla risoluzione del contratto); la durata iniziale può essere aumentata fino ad un massimo di 6 anni + 2 anni di rinnovo.

Il contratto di affitto a canone concordato, cosìddetto calmierato, dà diritto anche a rilevanti detrazioni fiscali per entrambe le parti che stipulano il contratto.
Per poter optare per questa soluzione, però, è necessario rispettare alcuni requisiti, primo fra tutti l'attestazione della congruità del canone da parte delle associazioni di categoria.

Una volta stipulato questo tipo di contratto il locatore potrà usufruire di importanti agevolazioni fiscali:

  • Riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene ulteriormente ridotto del 30%;
  • Riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;
  • Riduzione aliquota cedolare secca: l’aliquota di tassazione applicabile sul 100% del canone di locazione, è ridotta dal 21% al 10%;
  • Detrazioni comunali: i Comuni hanno facoltà di stabilire aliquote più basse per l’Imu oppure maggiori detrazioni (a Palermo è prevista la riduzione del 50% dell'aliquota IMU).

Anche l'inquilino potrà usufruire di una detrazione fiscale ai fini IRPEF a patto che risulti intestatario del solo contratto di locazione a canone concordato e l’immobile in questione sia adibito ad abitazione principale:

  • €. 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera €. 15.493,71;
  • €. 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera €. 15.493,71, ma  inferiore a €. 30.987,41.

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